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1999 Anno:1999

2001 Anno:2001

2003 Anno:2003

2005 Anno:2005

ATTI COSTITUTIVI

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di marzo in Mogliano Veneto, presso il mio studio in Via 4 Novembre n.6 int.1. avanti a me dott. Paolo Mammucari Notaio in Mogliano Veneto, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso
Sono presenti i signori
ANSELMI dott. GIOVANNI, nato a Bolzano (BZ) il 18 luglio 1938, residente in Treviso (TV), Viale Nazioni Unite 16, pensionato,
BRESSAN dott.ssa MONICA, nata a Venezia (VE) il 21 giugno 1954, residente in Spinea (VE), Via G. Pascoli 6/8, docente universitario,
CAPOBIANCO dott. GIULIO, nato ad Amelia (TR) il 20 luglio 1932, residente in Padova (PD), Via Crescini 100, docente universitario,
CHIESURA LORENZONI dott.ssa FRANCESCA, nata a Padova (PD) il 23 agosto 1939, residente in Cividale del Friuli (UD), Via Cormons 4, docente universi-tario,
DRUSINI prof. ANDREA, nato a Valdagno (VI) il 13 luglio 1947, residente in Padova (PD), Riviera Tiso Camposampiero 29, docente universita-rio,
GIULINI dott. PATRIZIO, nato a Roma (RM) il 29 settembre 1938, residente in Padova (PD), Via M. Sanmicheli 53, docente universitario,
SBURLINO dott. GIOVANNI, nato a Udine (UD) il 7 aprile 1950, residente in Vigonza (PD), Via Bachelet 53, docente universitario.
Comparenti della cui identitā personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:
ART.1
č costituita una associazione senza scopo di lucro avente la denominazione "ACCADEMIA TREVIGIANA PER IL TERRITORIO".
ART.2
L'associazione ha sede in Treviso (TV) Via de Coubertin 15.
ART.3
L'Associazione si propone di contribuire alla conoscenza del territorio inteso come sistema complesso le cui componenti ambientali, paesaggi-stiche ed antropiche, interagendo fra loro, ne determinano gli equilibri e l'evoluzione nel tempo. Per consentire gli scopi di cui sopra, l'Associa-zione si propone di promuovere, organizzare e realizzare in un’ottica sistemica e multidiscipli-nare quanto segue:
- studi, ricerche ed esperienze su problemi tecnico-scientifici, socio-economici e giuridici attinenti il territorio;
- convegni, seminari, tavole rotonde per l’approfondimento di tali problematiche;
- attivitā di formazione, documentazione e informazione.
Piu' in particolare:
- promuove la realizzazione di una biblioteca multimediale e ne cura la gestione;
- attiva ogni utile collaborazione con studiosi e Istituzioni nazionali ed internazionali;
- svolge attivitā di progettazione, consulenza e assistenza a beneficio di operatori pubblici e privati,
- dā corso a ogni altra attivitā o iniziativa finalizzata al conseguimento dei compiti istituzionali.
- puo' bandire concorsi a premio e non a premio.
- pubblica, anche in volume, gli atti accademici e le memorie presentate nelle adunanze sociali.
L’Accademia non puo' svolgere attivitā diverse da quelle sopraindicate. Tuttavia puo' svolgere attivitā strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Accademia persegue la promozione della ricerca scientifica e delle attivitā culturali, in particolare attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico - artistico del territorio, nonchč di attivitā di rilevante valore sociale. Opera attraverso la definizione di programmi e progetti annuali e pluriennali di intervento da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici o privati. L’ Accademia potrā raccordare la propria attivitā con quella di altri enti aventi analoghe finalitā anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.
ART. 4
L'associazione è retta dal presente atto costitu-tivo e dallo Statuto che, previa lettura da me notaio data alle parti, al presente atto si allega sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.
ART. 5
I comparenti stabiliscono che tutte le cariche dell'Associazione verranno conferite, secondo le norme dello statuto, in occasione della prima assemblea dei soci.
ART.6
Le spese tutte del presente atto e dipendenti, si convengono a carico dell'associazione qui costitui-ta.
Atto fatto ove sopra scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, sopra pagine cinque di due fogli, da me notaio letto ai comparenti, che lo approvano.
Firmati:
Giovanni Anselmi
Monica Bressan
Giulio Capobianco
Francesca Chiesura Lorenzoni
Andrea Drusini
Patrizio Giulini
Giovanni Sburlino
Dott. Paolo Mammucari Notaio
ALLEGATO “A” AL N.95597/20134
Statuto
Accademia Trevigiana per il Territorio
Art.1 - Costituzione e denominazione
La “Accademia Trevigiana per il Territorio” (di seguito anche Accademia), con sede in Treviso, Via de Coubertin, 15, è una Associazione di diritto privato. Essa si collega idealmente alla Pubblica Accademia Agraria Trevigiana fondata dalla Sere-nissima Repubblica Veneta con statuto approvato in Treviso il 22 maggio 1769. Essa si propone di contribuire alla conoscenza del Territorio inteso come sistema complesso le cui componenti ambientali, paesaggistiche e antropi-che, interagendo fra loro, ne determinano gli equilibri e l’evoluzione nel tempo.
Art.2 - Scopi
Per conseguire gli scopi di cui all’Art.1, l’Accademia si propone di promuovere, organizzare e realizzare in un’ottica sistemica e multidisci-plinare quanto segue:
- studi, ricerche ed esperienze su problemi tecnico-scientifici, socio-economici e giuridici attinenti il territorio;
- convegni, seminari, tavole rotonde per l’approfondimento di tali problematiche;
- attività di formazione, documentazione e infor-mazione.
Più in particolare:
- promuove la realizzazione di una biblioteca multimediale e ne cura la gestione;
- attiva ogni utile collaborazione con studiosi e Istituzioni nazionali ed internazionali;
- svolge attività di progettazione, consulenza e assistenza a beneficio di operatori pubblici e privati,
- dà corso a ogni altra attività o iniziativa finalizzata al conseguimento dei compiti istitu-zionali.
- può bandire concorsi a premio e non a premio.
- pubblica, anche in volume, gli atti accademici e le memorie presentate nelle adunanze sociali.
L’Accademia non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate.
Tuttavia può svolgere attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Accademia persegue la promozione della ricerca scientifica e delle attività culturali, in parti-colare attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico - artistico del territorio, nonché di attività di rilevante valore sociale. Opera attraverso la definizione di programmi e progetti annuali e pluriennali di intervento da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici o privati. L’ Accademia potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.
Art.3 - Patrimonio
Le entrate dell’Accademia sono costituite da:
- finanziamenti pubblici;
- quote associative annue dei membri ordinari stabilite dal Consiglio Accademico che per il primo anno vengono fissate in nominali € 1,00 (uno);
- contributi dei soci sostenitori;
- eventuali contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici o privati;
- corrispettivi derivanti dall’erogazione di servizi e da incarichi svolti dall’Accademia in favore di soggetti pubblici o privati.
L’ Accademia Trevigiana per il Territorio ammini-stra il proprio patrimonio secondo criteri pruden-ziali di rischio, in modo da conservarne, per quanto possibile, il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
Art.4 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Accademici;
- il Consiglio Accademico;
- il Presidente;
- l’Organo di revisione contabile.
Per i primi quattro anni, il Consiglio Accademico è formato dagli Accademici fondatori. L’Accademia è retta da un Consiglio Accademico composto da cinque Consiglieri, tutti scelti fra gli accademici ordinari, che nominano nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Accademico ha inoltre facoltà di definire e attivare l’assetto amministrativo e tecnico-scientifico dell’Accademia, fissandone competenze e livelli di responsabilità. Ravvisandone la necessità, il Consiglio accademico può, in fine, elaborare e adottare un apposito regolamento di funzionamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
Art.5 – Soci Accademici
Sono previste quattro categorie di Soci Accademi-ci: fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
Gli Accademici fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’ Accademia.
Possono far parte dell’Accademia, come soci ordinari i soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che ne condividono gli scopi e che, su proposta del Presidente, vengono ammessi, in via esclusiva e insindacabile, dal Consi-glio Accademico. Il loro numero non può essere superiore a 40. Costituirà titolo preferenziale il possesso di competenze scientifiche, accademiche, di ricerca e simili e comunque di conoscenza, preparazione, benemerenza e attività rilevanti ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. La qualifica di Accademico può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno accademico;
- per delibera di esclusione del Consiglio Acca-demico a seguito di accertati motivi di incompati-bilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consi-glio Accademico procederà, entro il primo mese di ogni anno accademico alla revisione della lista degli Accademici. I soci sostenitori sono quelli che contribuiscono finanziariamente allo svolgimento dell’attività dell’Accademia. Gli Accademici onorari sono scelti fra le persone altamente benemerite delle scienze e dell’Accademia. I Soci sostenitori e onorari non sono soggetti alla quota associativa. Il contributo annuo dei soci ordinari verrà fissato dall’Assemblea degli Accademici. L’ iscrizione degli Accademici decorrerà dal momento dell’ammissione approvata dal Consiglio Accademico. Il Comune di Treviso, nella persona del Sindaco pro-tempore, in quanto proprietario dei terreni su cui sorgono gli Orti botanici della Città, è da considerarsi di diritto Socio onorario.
Art.6 - Assemblea dei Soci Accademici
L’Assemblea è costituita dagli Accademici fondato-ri ed ordinari e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Viene convocata dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni. Nell’avviso di convocazione, che può essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione, deve essere indicato l’Ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per le incombenze di carattere scientifico e amministrativo attinenti l’attività dell’Accademia. In particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali di attività. L’Assemblea può essere convocata in seduta straor-dinaria ogni qual volta il Consiglio Accademico lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Accademici. L’Assemblea è ritenuta valida, in prima convoca-zione, con almeno la metà più uno degli Accademici e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti, comunque non inferiore al 10% dei soci. E’ ritenuto presente all’Assemblea anche l’ Accademico collegato alla stessa in videoconferenza.
Art.7 - Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è presieduto dal Presiden-te ed è composto da cinque membri scelti, con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti, tra gli Accademici presenti in Assemblea. I membri del Consiglio Accademico durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Nel caso che uno dei membri del Consiglio cessi dall’ufficio durante il quadriennio, la nomina del nuovo Membro dura fino alla fine del quadriennio stesso. Il Consiglio Accademico si riunisce di regola quattro volte nell’arco dell’anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente almeno tre componenti del Consiglio Accademico o l’Organo di revisione contabile. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con votazione palese e a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di votazioni riguardanti persone si procede a votazione con scrutinio segreto. I verbali delle sedute del Consiglio Accademico sono redatti da un Consigliere Segretario e sono firmati dal Presidente e dallo stesso Consigliere verbalizzante.
Art.8 - Poteri del Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico ha competenza in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Accademia, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Accademico nomina il Presidente, il Vice Presidente, i rappresentanti dell’Accademia in Società ed Enti. Nomina altresì il Collegio dei Revisori dei Conti con esclusione delle nomine previste dalla legge.
Art.9 - Presidente
Al Presidente spettano compiti di coordinamento degli Organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia nei confronti di terzi e in giudizio; presiede l’Assemblea degli Accademici e il Consiglio Accademico ed ha il potere di firma. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni relative vengono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal componente più anziano degli Organi. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo. E’ considerato più anziano il componente che fa parte dei rispettivi Organi da più lungo tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
Art.10 - Organo di revisione contabile
Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio Accademico, il quale deve provvedere alla eventua-le nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
I componenti dell’Organo di revisione restano in carica per la durata di quattro anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell’Accademia e cura che la medesima si svolga nell’osservanza delle leggi e delle norme statutarie.
Art.11 - Compensi
Ai componenti il Consiglio Accademico e l’Organo di revisione spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo in rapporto alle funzioni svolte e nella misura fissata dall’Assemblea dei soci. A quanti partecipano alle riunioni degli organi collegiali spetta inoltre il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
Art.12 - Bilancio
L'esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’ Accademia in particolare deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili. Inoltre provvede a tenere le scritture contabili in conformità alle normative vigenti. Entro il 31 marzo di ogni anno finanziario il Consiglio Accademico o altro soggetto a ciò deputato provvede alla redazione del conto consun-tivo dell’anno finanziario precedente. I bilanci devono essere sottoposti almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Accademico all’Organo di revisione che effettua le verifiche di competenza e ne attesta la regolarità. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea degli Accademici, sentito l’ Organo di revisione, approva il bilancio consuntivo. L’approvazione dei programmi di attività e del bilancio di previsione di ogni esercizio finanzia-rio dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art.13 - Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata. Essa tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dalla Legge, può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea di soci. Nell'ipotesi di autoscioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dal Codice Civile. L'eventuale residuo patrimoniale risultan-te dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio Accademico approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad Enti operanti nel territorio della Regione Veneto che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Accademia. Oltre che dalle norme del presente Statuto, l’Associazione è regolata dalle leggi di volta in volta vigenti in materia, nonché dalle norme del Codice Civile. In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Treviso.
Art.14 – Modifiche statutarie.
Le modifiche al presente statuto, presentate dal Consiglio Accademico, dovranno essere deliberate da una Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

introduzione Chi siamo

atti Atti Costitutivi

organi Organi

motivazioni Motivazioni

perchè Perchè a Treviso

catratteristiche Caratteristiche