
L'anno duemilatre,
il giorno venticinque del mese di marzo in Mogliano Veneto, presso il mio
studio in Via 4 Novembre n.6 int.1. avanti a me dott. Paolo Mammucari Notaio
in Mogliano Veneto, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Treviso, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fatta
dai comparenti con il mio consenso
Sono presenti i signori
ANSELMI dott. GIOVANNI, nato a Bolzano (BZ) il 18 luglio 1938, residente in
Treviso (TV), Viale Nazioni Unite 16, pensionato,
BRESSAN dott.ssa MONICA, nata a Venezia (VE) il 21 giugno 1954, residente
in Spinea (VE), Via G. Pascoli 6/8, docente universitario,
CAPOBIANCO dott. GIULIO, nato ad Amelia (TR) il 20 luglio 1932, residente
in Padova (PD), Via Crescini 100, docente universitario,
CHIESURA LORENZONI dott.ssa FRANCESCA, nata a Padova (PD) il 23 agosto 1939,
residente in Cividale del Friuli (UD), Via Cormons 4, docente universi-tario,
DRUSINI prof. ANDREA, nato a Valdagno (VI) il 13 luglio 1947, residente in
Padova (PD), Riviera Tiso Camposampiero 29, docente universita-rio,
GIULINI dott. PATRIZIO, nato a Roma (RM) il 29 settembre 1938, residente in
Padova (PD), Via M. Sanmicheli 53, docente universitario,
SBURLINO dott. GIOVANNI, nato a Udine (UD) il 7 aprile 1950, residente in
Vigonza (PD), Via Bachelet 53, docente universitario.
Comparenti della cui identitā personale io Notaio sono certo, i quali convengono
e stipulano quanto segue:
ART.1
č costituita una associazione senza scopo di lucro avente la denominazione
"ACCADEMIA TREVIGIANA PER IL TERRITORIO".
ART.2
L'associazione ha sede in Treviso (TV) Via de Coubertin 15.
ART.3
L'Associazione si propone di contribuire alla conoscenza del territorio inteso
come sistema complesso le cui componenti ambientali, paesaggi-stiche ed antropiche,
interagendo fra loro, ne determinano gli equilibri e l'evoluzione nel tempo.
Per consentire gli scopi di cui sopra, l'Associa-zione si propone di promuovere,
organizzare e realizzare in un’ottica sistemica e multidiscipli-nare
quanto segue:
- studi, ricerche ed esperienze su problemi tecnico-scientifici, socio-economici
e giuridici attinenti il territorio;
- convegni, seminari, tavole rotonde per l’approfondimento di tali problematiche;
- attivitā di formazione, documentazione e informazione.
Piu' in particolare:
- promuove la realizzazione di una biblioteca multimediale e ne cura la gestione;
- attiva ogni utile collaborazione con studiosi e Istituzioni nazionali ed
internazionali;
- svolge attivitā di progettazione, consulenza e assistenza a beneficio di
operatori pubblici e privati,
- dā corso a ogni altra attivitā o iniziativa finalizzata al conseguimento
dei compiti istituzionali.
- puo' bandire concorsi a premio e non a premio.
- pubblica, anche in volume, gli atti accademici e le memorie presentate nelle
adunanze sociali.
L’Accademia non puo' svolgere attivitā diverse da quelle sopraindicate.
Tuttavia puo' svolgere attivitā strettamente connesse o accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Accademia persegue
la promozione della ricerca scientifica e delle attivitā culturali, in particolare
attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio
ambientale e storico - artistico del territorio, nonchč di attivitā di rilevante
valore sociale. Opera attraverso la definizione di programmi e progetti annuali
e pluriennali di intervento da realizzare direttamente o anche in collaborazione
con altri soggetti interessati pubblici o privati. L’ Accademia potrā
raccordare la propria attivitā con quella di altri enti aventi analoghe finalitā
anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed organismi di coordinamento
regionali, nazionali ed internazionali.
ART. 4
L'associazione è retta dal presente atto costitu-tivo e dallo Statuto
che, previa lettura da me notaio data alle parti, al presente atto si allega
sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.
ART. 5
I comparenti stabiliscono che tutte le cariche dell'Associazione verranno
conferite, secondo le norme dello statuto, in occasione della prima assemblea
dei soci.
ART.6
Le spese tutte del presente atto e dipendenti, si convengono a carico dell'associazione
qui costitui-ta.
Atto fatto ove sopra scritto da persona di mia fiducia e completato a mano
da me notaio, sopra pagine cinque di due fogli, da me notaio letto ai comparenti,
che lo approvano.
Firmati:
Giovanni Anselmi
Monica Bressan
Giulio Capobianco
Francesca Chiesura Lorenzoni
Andrea Drusini
Patrizio Giulini
Giovanni Sburlino
Dott. Paolo Mammucari Notaio
ALLEGATO “A” AL N.95597/20134
Statuto
Accademia Trevigiana per il Territorio
Art.1 - Costituzione e denominazione
La “Accademia Trevigiana per il Territorio” (di seguito anche
Accademia), con sede in Treviso, Via de Coubertin, 15, è una Associazione
di diritto privato. Essa si collega idealmente alla Pubblica Accademia Agraria
Trevigiana fondata dalla Sere-nissima Repubblica Veneta con statuto approvato
in Treviso il 22 maggio 1769. Essa si propone di contribuire alla conoscenza
del Territorio inteso come sistema complesso le cui componenti ambientali,
paesaggistiche e antropi-che, interagendo fra loro, ne determinano gli equilibri
e l’evoluzione nel tempo.
Art.2 - Scopi
Per conseguire gli scopi di cui all’Art.1, l’Accademia si propone
di promuovere, organizzare e realizzare in un’ottica sistemica e multidisci-plinare
quanto segue:
- studi, ricerche ed esperienze su problemi tecnico-scientifici, socio-economici
e giuridici attinenti il territorio;
- convegni, seminari, tavole rotonde per l’approfondimento di tali problematiche;
- attività di formazione, documentazione e infor-mazione.
Più in particolare:
- promuove la realizzazione di una biblioteca multimediale e ne cura la gestione;
- attiva ogni utile collaborazione con studiosi e Istituzioni nazionali ed
internazionali;
- svolge attività di progettazione, consulenza e assistenza a beneficio
di operatori pubblici e privati,
- dà corso a ogni altra attività o iniziativa finalizzata al
conseguimento dei compiti istitu-zionali.
- può bandire concorsi a premio e non a premio.
- pubblica, anche in volume, gli atti accademici e le memorie presentate nelle
adunanze sociali.
L’Accademia non può svolgere attività diverse da quelle
sopraindicate.
Tuttavia può svolgere attività strettamente connesse o accessorie
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Accademia persegue la promozione della ricerca scientifica e delle
attività culturali, in parti-colare attraverso la conservazione, il
recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico - artistico
del territorio, nonché di attività di rilevante valore sociale.
Opera attraverso la definizione di programmi e progetti annuali e pluriennali
di intervento da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri
soggetti interessati pubblici o privati. L’ Accademia potrà raccordare
la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità
anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed organismi di coordinamento
regionali, nazionali ed internazionali.
Art.3 - Patrimonio
Le entrate dell’Accademia sono costituite da:
- finanziamenti pubblici;
- quote associative annue dei membri ordinari stabilite dal Consiglio Accademico
che per il primo anno vengono fissate in nominali € 1,00 (uno);
- contributi dei soci sostenitori;
- eventuali contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici o privati;
- corrispettivi derivanti dall’erogazione di servizi e da incarichi
svolti dall’Accademia in favore di soggetti pubblici o privati.
L’ Accademia Trevigiana per il Territorio ammini-stra il proprio patrimonio
secondo criteri pruden-ziali di rischio, in modo da conservarne, per quanto
possibile, il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
Art.4 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Accademici;
- il Consiglio Accademico;
- il Presidente;
- l’Organo di revisione contabile.
Per i primi quattro anni, il Consiglio Accademico è formato dagli Accademici
fondatori. L’Accademia è retta da un Consiglio Accademico composto
da cinque Consiglieri, tutti scelti fra gli accademici ordinari, che nominano
nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Accademico ha inoltre facoltà di definire e attivare l’assetto
amministrativo e tecnico-scientifico dell’Accademia, fissandone competenze
e livelli di responsabilità. Ravvisandone la necessità, il Consiglio
accademico può, in fine, elaborare e adottare un apposito regolamento
di funzionamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci
Art.5 – Soci Accademici
Sono previste quattro categorie di Soci Accademi-ci: fondatori, ordinari,
sostenitori ed onorari.
Gli Accademici fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione
dell’ Accademia.
Possono far parte dell’Accademia, come soci ordinari i soggetti, persone
fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che ne condividono gli scopi e
che, su proposta del Presidente, vengono ammessi, in via esclusiva e insindacabile,
dal Consi-glio Accademico. Il loro numero non può essere superiore
a 40. Costituirà titolo preferenziale il possesso di competenze scientifiche,
accademiche, di ricerca e simili e comunque di conoscenza, preparazione, benemerenza
e attività rilevanti ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
La qualifica di Accademico può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello
scadere dell’anno accademico;
- per delibera di esclusione del Consiglio Acca-demico a seguito di accertati
motivi di incompati-bilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi
del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A
tale scopo il Consi-glio Accademico procederà, entro il primo mese
di ogni anno accademico alla revisione della lista degli Accademici. I soci
sostenitori sono quelli che contribuiscono finanziariamente allo svolgimento
dell’attività dell’Accademia. Gli Accademici onorari sono
scelti fra le persone altamente benemerite delle scienze e dell’Accademia.
I Soci sostenitori e onorari non sono soggetti alla quota associativa. Il
contributo annuo dei soci ordinari verrà fissato dall’Assemblea
degli Accademici. L’ iscrizione degli Accademici decorrerà dal
momento dell’ammissione approvata dal Consiglio Accademico. Il Comune
di Treviso, nella persona del Sindaco pro-tempore, in quanto proprietario
dei terreni su cui sorgono gli Orti botanici della Città, è
da considerarsi di diritto Socio onorario.
Art.6 - Assemblea dei Soci Accademici
L’Assemblea è costituita dagli Accademici fondato-ri ed ordinari
e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Viene convocata dal Presidente
con un preavviso di almeno sette giorni. Nell’avviso di convocazione,
che può essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione, deve essere
indicato l’Ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce almeno una
volta l’anno in seduta ordinaria per le incombenze di carattere scientifico
e amministrativo attinenti l’attività dell’Accademia. In
particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali
e pluriennali di attività. L’Assemblea può essere convocata
in seduta straor-dinaria ogni qual volta il Consiglio Accademico lo ritenga
necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Accademici. L’Assemblea
è ritenuta valida, in prima convoca-zione, con almeno la metà
più uno degli Accademici e, in seconda convocazione, con qualsiasi
numero di presenti, comunque non inferiore al 10% dei soci. E’ ritenuto
presente all’Assemblea anche l’ Accademico collegato alla stessa
in videoconferenza.
Art.7 - Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è presieduto dal Presiden-te ed è composto
da cinque membri scelti, con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza
semplice dei voti, tra gli Accademici presenti in Assemblea. I membri del
Consiglio Accademico durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Nel caso che uno dei membri del Consiglio cessi dall’ufficio durante
il quadriennio, la nomina del nuovo Membro dura fino alla fine del quadriennio
stesso. Il Consiglio Accademico si riunisce di regola quattro volte nell’arco
dell’anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente
almeno tre componenti del Consiglio Accademico o l’Organo di revisione
contabile. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno
la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio
sono adottate con votazione palese e a maggioranza semplice; in caso di parità
prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di votazioni
riguardanti persone si procede a votazione con scrutinio segreto. I verbali
delle sedute del Consiglio Accademico sono redatti da un Consigliere Segretario
e sono firmati dal Presidente e dallo stesso Consigliere verbalizzante.
Art.8 - Poteri del Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico ha competenza in materia di amministrazione ordinaria
e straordinaria dell’Accademia, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi
fissati dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Accademico nomina il Presidente, il Vice Presidente, i rappresentanti
dell’Accademia in Società ed Enti. Nomina altresì il Collegio
dei Revisori dei Conti con esclusione delle nomine previste dalla legge.
Art.9 - Presidente
Al Presidente spettano compiti di coordinamento degli Organi da lui presieduti
e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia nei confronti
di terzi e in giudizio; presiede l’Assemblea degli Accademici e il Consiglio
Accademico ed ha il potere di firma. In caso di sua assenza od impedimento,
le funzioni relative vengono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza
od impedimento di entrambi, dal componente più anziano degli Organi.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine,
avrebbe dovuto sostituirlo. E’ considerato più anziano il componente
che fa parte dei rispettivi Organi da più lungo tempo e ininterrottamente
e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
Art.10 - Organo di revisione contabile
Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di
morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in
ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva
riunione del Consiglio Accademico, il quale deve provvedere alla eventua-le
nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
Collegio.
I componenti dell’Organo di revisione restano in carica per la durata
di quattro anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero
a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero
dovuto rimanervi i loro predecessori. Vigila sulla gestione amministrativa
e contabile dell’Accademia e cura che la medesima si svolga nell’osservanza
delle leggi e delle norme statutarie.
Art.11 - Compensi
Ai componenti il Consiglio Accademico e l’Organo di revisione spetta
una indennità di carica costituita da un compenso annuo in rapporto
alle funzioni svolte e nella misura fissata dall’Assemblea dei soci.
A quanti partecipano alle riunioni degli organi collegiali spetta inoltre
il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute in ragione
del loro incarico.
Art.12 - Bilancio
L'esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno. L’ Accademia in particolare deve
tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice
Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili. Inoltre provvede
a tenere le scritture contabili in conformità alle normative vigenti.
Entro il 31 marzo di ogni anno finanziario il Consiglio Accademico o altro
soggetto a ciò deputato provvede alla redazione del conto consun-tivo
dell’anno finanziario precedente. I bilanci devono essere sottoposti
almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Accademico all’Organo
di revisione che effettua le verifiche di competenza e ne attesta la regolarità.
Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea degli Accademici, sentito
l’ Organo di revisione, approva il bilancio consuntivo. L’approvazione
dei programmi di attività e del bilancio di previsione di ogni esercizio
finanzia-rio dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art.13 - Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata. Essa tuttavia, oltre che nei casi
e con le modalità previste dalla Legge, può essere sciolta per
deliberazione dell’Assemblea di soci. Nell'ipotesi di autoscioglimento
la liquidazione avverrà con le modalità previste dal Codice
Civile. L'eventuale residuo patrimoniale risultan-te dal bilancio finale di
liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione
del Consiglio Accademico approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad Enti
operanti nel territorio della Regione Veneto che perseguono fini identici
o analoghi a quelli della Accademia. Oltre che dalle norme del presente Statuto,
l’Associazione è regolata dalle leggi di volta in volta vigenti
in materia, nonché dalle norme del Codice Civile. In caso di contenzioso
il Foro competente è quello di Treviso.
Art.14 – Modifiche statutarie.
Le modifiche al presente statuto, presentate dal Consiglio Accademico, dovranno
essere deliberate da una Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole
di almeno i 2/3 dei presenti.